Ombudsman-Giurì Bancario

Ombudsman-Giurì Bancario

L’Ombudsman – Giurì Bancario è un organismo collegiale di giudizio alternativo alla Magistratura Ordinaria, cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi di investimento ( compravendita di azioni, obbligazioni,titoli di stato, fondi comuni, polizze finanziarie,gestioni patrimoniali, etc.).

Rientra nella competenza dell’Ombudsman la richiesta di “risarcimento danni” per importi non superiori a € 100.000; l’operazione da cui scaturisce il “risarcimento danni”, però, può avere valore superiore ad €. 100.000.

La procedura per chiedere l’intervento dell’Ombudsman-Giurì Bancario 

Il cliente – non oltre due anni dall’operazione contestata – deve innanzitutto presentare un “reclamo” all’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario finanziario, che nel termine previsto (dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso) dovrà far sapere se accoglie o meno il reclamo. Qualora il cliente non sia soddisfatto della risposta dell’Ufficio Reclami, o non riceva risposta nei termini previsti, può ricorrere, entro un anno dal reclamo, all’Ombudsman che decide entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere la documentazione necessaria alla decisione.
Il ricorso all’Ombudsman – totalmente gratuito – non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, oppure richiedere una mediazione ad un organismo conciliativo, o sottoporre la questione ad un collegio arbitrale.

 

Fonte: http://www.conciliatorebancario.it/index.php/ombudsman/che-cosa-e-l-ombudsman-giuri-bancario

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