Diritto di accesso – Dati personali detenuti dal datore di lavoro –

Diritto di accesso – Dati personali detenuti dal datore di lavoro –

Costituiscono dati personali, come tali suscettibili di accesso da parte dell’interessato, sia le informazioni contenute nel fascicolo personale del lavoratore, sia quelle conservate nelle memmorie dei computer aziendali ed inerenti all’attività lavorativa dal medesimo espletata, ivi compresi i messaggi di posta elettronica.

La nozione di dato personale, adottata dall’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996 e dalla direttiva comunitaria n. 95/46/CE riguarda espressamente “qualunque informazione” relativa all’interessato riportata in supporti di ogni tipo (cartaceo e automatizzato) e conservata o meno in archivi. Ciò con riferimento sia a dati di tipo amministrativo riferiti alla carriera del dipendente, sia ad eventuali altri tipi di dati personali relativi all’interessato conservati nei computer dell’Istituto e relativi ad attività di lavoro dallo stesso esercitate, ivi compresi i messaggi di posta elettronica.

I dati personali oggetto della richiesta di accesso rientrano in tale categoria ed è pertanto legittima la richiesta dell’interessato di venirne a conoscenza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675.

Il medesimo art. 13 e l’art. 17 del d.P.R. n 501/1998 obbligano il titolare e il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali detenuti su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente, e a riferirli a quest’ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. L’accesso rende quindi necessario estrarre dagli atti e dai documenti tutte le informazioni di carattere personale relative all’interessato (cfr. provvedimento del Garante del 23 giugno 1998, in Bollettino del Garante n. 5, pag. 20).

Quando l’estrazione di tali dati risulti particolarmente difficoltosa, anche in ragione della loro grande quantità, l’adempimento alla richiesta di accesso può avvenire anche tramite l’esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (vedi il provvedimento dell’11 gennaio 2001, in Bollettino del Garante n. 16, pag. 23).

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1065065

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