L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
E’ un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
E’ un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
IMPORTANTE: per i ricorsi presentati dal 1° luglio 2012 in poi si applica il nuovo limite di competenza temporale dell’ABF. Pertanto i ricorsi saranno esaminati solo se le operazioni o i comportamenti su cui è sorta la lite sono successivi al 1° gennaio 2009.