La rivalutazione dei trattamenti pensionistici con importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

La rivalutazione dei trattamenti pensionistici con importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS.

I trattamenti pensionistici con importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS, fino al 1° gennaio 2012, si sono rivalutati in proporzione all’adeguamento del costo della vita secondo un meccanismo universale di perequazione automatica definito per tutte le pensioni contributive erogate dall’Inps ex art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998 e art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), con i seguenti parametri:

  • nella misura del 75% per la parte di pensione oltre a 5 volte il trattamento minimo (oltre a € 2.304,85).

Dal 1° gennaio 2012, a norma del comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come novellato dall’art. 1 del decreto legge 21 maggio 2015 n.65 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2015 n. 109, i trattamenti pensionistici suddetti non sono stati rivalutati, essendo i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. In tal modo il legislatore ha abolito ogni forma di perequazione per gli anni 2012 – 2013;

mentre dal gennaio 2014 a norma dell’articolo 1 comma 483 della legge n.143 del 27 dicembre 2013 il pensionato ha ricevuto un incremento dei propri trattamenti pensionistici di un importo fisso di € 17,83 mensili pari al 40 per cento dell’incremento del costo della vita sui primi € 2.972,48 euro di pensione, a loro volta equivalenti a sei volte il trattamento minimo INPS e nessun incremento per la parte rimanente;

in particolare va specificato che il comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, nella sua enunciazione originaria per cui …”la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, cantina 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS,……….” avendo abolito qualsiasi forma di perequazione per due anni consecutivi (2012 e 2013), per le pensioni di importo lordo superiore a 1.405 euro mensili, è stato dichiarato incostituzionale;

difatti la Corte Costituzionale con la sentenza n.70\2015 ha specificato che “ Omissis…………. 10.– La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985). Omissis …..“

Sulla materia, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuto nuovamente il legislatore, che ha modificato la normativa, con la norma della lettera c) del comma 25 DL n. 201\11 come novellato dall’art. 1 D.L n. 65 del 2015 conv. con Legge n.109 del 7 luglio 2015.

Inoltre, sui trattamenti non perequati si è inserita la disciplina dell’articolo 1 comma 483 della legge n.147 del 27 dicembre 2013.

Si ripropone, in relazione a questi ultimi provvedimenti legislativi la questione di legittimità costituzionale già sollevata precedentemente, in quanto per effetto del dettato normativo il pensionato non si è visto corrispondere nulla a titolo di rivalutazione per il biennio 2012 e 2013 e per il periodo successivo, segnatamente per l’anno 2014, ha percepito una perequazione parziale (sino all’importo corrispondente a sei volte il trattamento minimo INPS ) estremamente ridotta;

 

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