NUOVE TUTELE PER I CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA E VIA INTERNET.

I contratti stipulati fuori dai locali commeciali dal 14 giugno 2014, trovano maggiori tutele con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014.

In particolare per quanto riguarda i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono, l’impresa deve confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica.

Inoltre il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso nel caso di vendite a distanza (su internet, via telefono ma in genere fuori dal negozio) aumenta da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull’esistenza del diritto stesso.

Se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio.

Fonte Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4174-consumerrightscosacambia.html

 

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