Portabilita’ conto corrente. Legge 3/2015

E’ in vigore il decreto con le misure urgenti per le banche, che contiene le novità sul trasferimento dei conti, i tempi certi, il costo zero, e l’obbligo di risarcire il cliente se i tempi si allungano o qualcosa non va nel verso giusto.


Tempi certi e portabilità gratuita.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, a curare il trasferimento e portalo a conclusione, dovrà essere il nuovo istituto di credito. Il correntista potra’ richiedere con una sola firma, per chiudere tutti i rapporti, e senza costi, dato che in caso di richiesta di trasferimento del conto corrente insieme alla richiesta di trasferimento di strumenti  finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti associati, la portabilità si deve concludere senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.

Data di chiusura fissata dal correntista. Per ottenere il trasferimento da un istituto all’altro  è sufficiente compilare la richiesta agli sportelli della banca nella quale ci si vuol trasferire, utilizzando un modello unico di autorizzazione.

Il modello consente di identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. Nello stesso documento va indicata la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul nuovo conto. La data, per legge, non può essere inferiore a sei giorni lavorativi a decorrere dall’arrivo della documentazione trasmessa dalla vecchia banca, ma il rispetto della data di chiusura diventa obbligatorio.

Si potrà sapere quindi con esattezza quando tutta l’operazione sarà conclusa, anche perché tutta la procedura viene standardizzata, e non c’è più alcuna discrezione da parte del singolo istituto di credito. La richiesta di trasferimento deve essere inviata entro due giorni e la vecchia banca ha cinque giorni di tempo per consegnare tutta la documentazione necessaria, ossia  l’elenco degli ordini permanenti in essere, gli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore nei precedenti 13 mesi in modo che sia possibile il loro reindirizzamento automatico.

Trasferimento di bollette a cura della nuova banca. Inoltre l’ormai ex banca deve annullare gli ordini permanenti a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento ma non prima, in modo da evitare qualunque possibile disguido al cliente (ad esempio il mancato pagamento di una rata di un finanziamento). L’istituto deve poi trasferire l’eventuale saldo positivo, detratto ovviamente il pagamento di eventuali bolli e spese di tenuta del conto se previste dal contratto, e chiudere il conto alla stesa data indicata dal consumatore. Se ci fossero impedimenti, ad esempio operazioni in sospeso e che non possono essere chiuse nei tempi previsti, è obbligatorio per l’istituto avvertire immediatamente il correntista. A comunicare ai gestori il cambio di conto dovrà essere invece il nuovo istituto e non più il cliente. Spetterà quindi alla banca farsi carico di inviare i nuovi dati di riferimento del conto sul quale saranno pagate le utenze, il saldo delle carte di credito, eventuali altri pagamenti rateali ecc, non appena ricevuta la documentazione necessaria.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole. Ma il decreto, oltre all’obbligo di effettuare tutte le operazioni senza costi, fissa anche specifiche sanzioni per le banche che non dovessero immediatamente adottare le nuove norme. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, infatti, scatta l’obbligo di  risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità.

Fonte: sito repubblica economia

www.repubblica.it

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