riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua.

E’ entrata in vigore la legge che dovrebbe porre un freno alle fatture di gas e di luce d’importi elevati a causa di conguagli che risalgono a molti anni addietro; disservizi che spesso sono dovuti a inadempimenti della società di distribuzione, del fornitore o del cliente finale stesso (ad esempio  blocchi di fatturazione, ritardi o errori di comunicazione tra i distributori locali (i soggetti che si occupano della gestione dei contatori e delle reti di elettricità, gas e acqua) e i venditori (i soggetti che fatturano i consumi e ci inviano a casa le bollette).

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In particolare va sottolineato che la responsabilità della società di distributore o dell’istallatore, può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la cadenza prevista dalla ARG/gas 64/09 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico :

  • almeno una volta l’anno per i clienti con consumi di gas fino a 500 Smc/anno;
  • almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  • almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  • almeno una volta al mese per i clienti con consumi di gas superiori a 5.000 Smc/anno;
  • una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
  • almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

Si tratta tuttavia di un “tentativo” e non di una lettura certamente effettuata, poiché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni o in luoghi non accessibili senza la presenza del proprietario o di persona da questi delegata nessun tipo di responsabilità può imputarsi alla società distributrice cui non resta altro da fare che lasciare un avviso con cui informa l’utente di essere passato senza successo e lo invita a comunicare l’autolettura al proprio fornitore.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la delibera 97/2018/R/com ha applicato quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018 in merito alla riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua.

Le prescrizioni non si applichino se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.

Vanno tenuti presente 4 principi fondamentali:

1) la norma varrà solo per le fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

la norma non avrà valore retroattivo per i conguagli con scadenze precedenti a questa data.

2) La prescrizione va eccepita in quanto non ha effetto automatico.

La delibera prevede che il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di richiedere la prescrizione contestualmente all’emissione della fattura di conguaglio e almeno con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza: resta quindi invariato il fatto che

3) In caso di apertura di un reclamo inviato dal cliente al fornitore devono essere sospesi i pagamenti

4) in caso di verifica di indebito conguaglio,devono essere restituiti gli importi entro tre mesi., mentre in caso di verifica di indebito conguaglio, restituiti gli importi entro tre mesi.

 

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