Codice del Turismo – danno da vacanza rovinata.

In ipotesi di annullamento di un pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore è applicabile il dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta.

Inoltre il consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

In particolare il Codice del Turismo pone una serie di norme a garanzia del consumatore- viaggiatore che sono consultabili al seguente link (Fonte sito normattiva.it)

http://leg16.camera.it/465?area=11&tema=430&Codice+del+turismo

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