IL CONDOMINIO E’ UN CONSUMATORE?

Sono molteplici i Condomini che si sono rivolti all’Unione Nazionale Consumatori per essere tutelati nel caso di fatture sovrastimate o anomale, o per contestare un contratto di energia, luce, gas acque non richiesto, è bene quindi fare chiarezza e specificare che in taluni casi può essere assistito e considerato come alla stregua di un consumatore.

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Il Condominio sembra essere carente del presupposto principale per rientrare nell’applicazione del Codice del Consumo non è infatti una persona fisica

ma in molte occasioni si trova nella medesima posizione contrattuale di parte debole che il legislatore mira a tutelare.

Ciò avviene quando il Condominio conclude contratti di somministrazione di fornitura utenze (es. energia, gas, acqua), ove riveste, in concreto, la posizione di parte debole rispetto al fornitori di servizi.

Va infatti indagata la funzione del Condominio quale ente di gestione, sfornito di personalità giuridica, in cui l’amministratore agisce non in proprio ma per conto e nell’interesse dei condomini, i destinatari ultimi delle utenze sono quindi delle persone fisiche e l’amministratore sta agendo come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

L’inclusione del Condominio nell’applicazione di alcune norme del Codice del Consumo, può avere più risvolti che permettono maggiori garanzie di difesa. In primo luogo il foro competente: nel caso ad esempio in cui il Condominio si trovi nella situazione di contestare fatture, per una somministrazione di un contratto della luce, esorbitati lamentando che i consumi effettivi sono notevolmente inferiori a quelli fatturati. In questo caso il foro competente è rappresentato dal Giudice nel cui circondario si trova lo studio dell’amministratore, con il vantaggio indubbio potendosi il processo svolgere nel luogo in cui normalmente risiedono i condomini, evitando di celebrarlo invece nel luogo ove il fornitore di energia ha la propria sede.

Riassuntivamente al Condominio trovano applicazione determinate norme del Codice del Consumo, in determinati casi:

  • le norme relative alle clausole vessatorie
  • sul foro competente
  • sulle pratiche scorrette

 

In questi casi il Condominio agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale, questa interpretazione è spesso condivisa dalla giurisprudenza di cui di seguito si riportano alcuni esempi:

Le norme del codice del consumo possono quindi essere applicate nei rapporti contrattuali intercorsi tra il condominio e un professionista quale, a titolo esemplificativo, l’imprenditore per appalto lavori di ristrutturazione o l’assicuratore per la stipula di una assicurazione (Corte appello Genova sez. I, 28/09/2020, n.859).

«Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cassazione civile sez. VI, 22/05/2015, n.10679 conformi: Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2001, n.10086, Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 2005, n.452).

In aderenza alla disciplina protettiva dettata dal D.Lgs. n.206/2005, il foro competente in caso di vertenze tra condominio e professionista è rappresentato dal Giudice/Tribunale del cui circondario ove è posto lo studio dell’amministratore, quale domicilio eletto, ai sensi del relativo art. 33, comma 2, lett. u), sebbene differente dal luogo ove è sito l’immobile (caso relativo al procedimento avviato da un fornitore per ottenere il corrispettivo di prestazioni) (Tribunale Milano sez. XI, 01/02/2020, n. 885).

E’ stato ricorrente il richiamo alla normativa contenuta nel codice del consumo anche per contestare clausole abusive e/o vessatorie per i contratti stipulati dal condominio ed aventi ad oggetto la manutenzione impianti nei quali la firma della amministratore è apposta come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionali (Tribunale Grosseto, 09/11/2016, n.905).

 

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