Di seguito sono riportati alcuni degli indennizzi previsti da delibere dell’Autorità per l’energia elettrica.
Nel caso di lavori complessi non sono contemplati indennizzi.
IN CASO DI RITARDI NELL’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: Quando viene presentata una richiesta di attivazione, questa deve essere trasmessa entro 2 giorni lavorativi dal venditore al distributore che, a sua volta, deve provvedere ad attivare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di richiesta di attivazione contemporanea all’allacciamento, i 5 giorni lavorativi decorrono dalla data d’esecuzione dell’allacciamento. Se per responsabilità del distributore l’attivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto, di 105 € oltre il triplo del tempo previsto.
IN CASO DI RITARDI NELLA DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: La disattivazione della fornitura va richiesta alla propria società di vendita utilizzando una delle modalità previste. La richiesta di disattivazione deve essere trasmessa dal venditore entro 2 giorni lavorativi al distributore che, a sua volta, deve provvedere alla disattivazione della fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Se la disattivazione della fornitura avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per disattivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto e di 105 € oltre il triplo del tempo previsto.
FONTE – sito web Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico – http://www.autorita.energia.it/atlante/it/template_cgi/result.jsp?maxresults=10&startat=0&currpage=1&r=0.5534844619252026